Codacons denuncia Corto Maltese perché istiga al fumo, ma cosa dice la legge?

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Premessa. Quando me lo avevano detto non ci credevo, era troppo, poi ho verificato sul sito della Codacons ed è caduto qualche santo dal Paradiso (il comunicato completo lo trovate in fondo all’articolo):

Una denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e alla Procura della Repubblica di Roma riguardo la nuova storia inedita di Corto Maltese, ‘Equatoria’, in regalo con il quotidiano La Repubblica e in cui il protagonista è raffigurato spesso con la sigaretta tra le labbra.

Il Codacons interviene contro quello che potrebbe rappresentare “un invito subliminale a fumare”: un messaggio scorretto, ineducativo, fuorviante e pericolosissimo, soprattutto per i giovani lettori, per il continuo e ripetuto lasciarsi andare, da parte del personaggio del popolare fumetto, al vizio del fumo.

C’è qualche legge per il quale Codacons potrebbe fare riferimento? Probabilmente al Decreto Legislativo n. 300 del 16/12/2004 (che segue le direttive europee 2003/33/CE in materia di pubblicità e propaganda del fumo), ma in questo decreto (per il quale ricordo non c’è bisogno dell’approvazione da parte del Parlamento) è vietata ogni “comunicazione commerciale“:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
b) pubblicita’: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attivita’ o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
d) servizi della societa’ dell’informazione: i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 2.

Pubblicita’ a mezzo stampa e mediante i servizi della societa’ dell’informazione

1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e’ vietata la pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.
2. La pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita’ europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
3. E’ vietata la pubblicita’ nei servizi della societa’ dell’informazione.

Il punto è proprio questo: affinché vi sia una violazione della norma all’articolo 2 (“mezzo stampa“) la comunicazione deve essere di tipo commerciale, pubblicitaria. Quale marchio promuove Corto Maltese? Nessuno, Codacons è tenuto a provarlo.

Dietro la “comunicazione commerciale” ci deve essere un’impresa, la quale sfrutta diversi strumenti comunicativi affinché il consumatore si trasformi in cliente effettivo. Non vi è comunicazione commerciale senza un marchio (una “marca“) raffigurato o riconducibile con un nome, un simbolo o un disegno (vediamo chi è capace di citare questo riferimento per sostenere Codacons, mi vien già da ridere), in modo da identificare un bene o dei servizi forniti da un’impresa (che detiene il marchio, appunto).

Le scene di fumo nei film sono consentiti, non vi è alcuna censura. Nel 2015 ci fu persino una polemica con protagonista l’attuale Ministro della Salute Beatrice Lorenzin:

ROMA – “Non ho mai proposto una legge per vietare il fumo nei film e nelle serie tv. Chiedo però a registi e scrittori di incontrarsi con noi per trovare insieme il modo di dare messaggi positivi ai giovani”.

Codacons si è rivolta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ignorando che in situazioni simili aveva già pronunciato il suo parere nel bollettino numero 12 del 1996 (da pagina 53 – PDF). Si tratta del provvedimento 3728 (PI707) Philip Morris Europe in cui vengono considerati addirittura due messaggi pubblicitari in cui erano raffigurate delle persone intente a fumare (trovate nel PDF la loro descrizione):

Sotto questo profilo, va evidenziato che i messaggi non contengono riferimenti a prodotti, né la raffigurazione di marchi aziendali o altri elementi che potrebbero indurre a qualificarli come pubblicità di immagine. Essi si limitano invece a segnalare ai lettori la possibilità di scrivere alla sede della società Philip Morris Europe Sa per acquisire informazioni sui problemi legati alla regolamentazione dei rapporti tra fumatori e non fumatori, su un tema, cioè, di carattere generale e di particolare attualità, che può ben formare oggetto di attenzione dell’impresa interessata al fine di manifestare la propria opinione in merito.

Avete presente l’ispettore Manetta di Topolino? Cosa direbbe la Codacons a proposito?

Ispettore Manetta, Topolino

Chissà se Codacons denuncerà Topolino anche per i seguenti motivi:

  • Gambadilegno e i Bassotti per istigazione a delinquere
  • Rockerduck per istigazione allo spionaggio industriale
  • Amelia per istigazione al satanismo

Son proprio curioso. Non dimentichiamoci di Groucho di Dylan Dog.

Groucho e il suo sigaro

 


Comunicato completo Codacons:

Una denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e alla Procura della Repubblica di Roma riguardo la nuova storia inedita di Corto Maltese, ‘Equatoria’, in regalo con il quotidiano La Repubblica e in cui il protagonista è raffigurato spesso con la sigaretta tra le labbra.

Il Codacons interviene contro quello che potrebbe rappresentare “un invito subliminale a fumare”: un messaggio scorretto, ineducativo, fuorviante e pericolosissimo, soprattutto per i giovani lettori, per il continuo e ripetuto lasciarsi andare, da parte del personaggio del popolare fumetto, al vizio del fumo.

Com’è noto infatti, Corto Maltese, l’avventuriero romantico e ironico, si caratterizza quale fumatore: il che potrebbe integrare una possibile violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco nonché una forma di pubblicità pericolosa contenente messaggi di istigazione al fumo, in particolare verso i minorenni.

Va considerato in proposito che il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo è esteso ai comportamenti posti in essere da chiunque, e non solo alle società produttrici di sigarette, come chiarito dalla Corte di Cassazione: ciò indipendentemente dall’esistenza, o non, di un accordo tra il titolare del marchio prioritario e colui che successivamente lo utilizzi negli elementi qualificanti.

L’emergenza legata al fumo, d’altra parte, è ormai arcinota. Il fumo di sigaretta è, secondo l’Oms, la prima causa di morte evitabile al mondo. Ogni anno in Italia muoiono oltre oltre 70mila persone per questa ragione. Senza contare che a livello ambientale, le sigarette possono considerarsi elementi altamente inquinanti sia per le sostanze immesse nell’ambiente attraverso il fumo sia per i residui che permangono nel filtro.

Per questo motivo quello che ad alcuni può sembrare come un fatto secondario (l’associazione eroe-sigaretta) rappresenta invece un rischio immediato, una “sorta di istigazione a fumare” tacita ma non per questo meno pericolosa. Se il fumo diventa “simbolo di uno status sociale degno di prestigio” passa in secondo piano l’oggettiva pericolosità di questo comportamento.

“Una vera campagna di civiltà non promuove certo la sigaretta e il fumo utilizzando l’immagine di un personaggio amato dai lettori ma mira a sensibilizzare la collettività sulle gravi problematiche e conseguenze, spesso mortali, connesse al tabagismo”, commenta il Presidente Carlo Rienzi. “Per questo ci aspettiamo che Maltese ‘smetta’ di fumare, ovvero che venga finalmente eliminata la sigaretta dai disegni, cosa che non avvenne per Tex Willer. Nel frattempo, in attesa di questa saggia decisione segnaliamo il caso alle autorità competenti”, conclude.

 

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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