La sentenza della Corte di giustizia europea e il presunto legame tra vaccino e sclerosi multipla

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Una recente sentenza della Corte di giustizia europea sta facendo parecchio discutere sul tema dei vaccini, ecco qualche titolo di giornale:

Ora, dopo aver elencato alcuni dei titoli vi avviso che coloro che hanno evitato di scrivere “vaccino difettoso” hanno commesso già un errore perché confonde molti lettori. Inoltre, la lettura frettolosa ed interpretativa ha fatto intendere a molti che il giudice possa decidere nonostante il parere scientifico.

La sentenza della Corte andrebbe letta, è scaricabile anche in lingua italiana (PDF). Per spiegare il contesto riporto parte del comunicato stampa della Corte (PDF):

Al sig. W è stato somministrato, tra la fine dell’anno 1998 e la metà dell’anno 1999, un vaccino contro l’epatite B prodotto dalla Sanofi Pasteur.

Nell’agosto 1999, il sig. W ha iniziato a manifestare vari disturbi, che hanno condotto, nel novembre 2000, alla diagnosi di sclerosi multipla. Il sig. W è deceduto nel 2011. Fin dal 2006 lui e la sua famiglia hanno promosso un’azione giudiziaria contro la Sanofi Pasteur per ottenere il risarcimento del danno che il sig. W affermava di aver subìto a causa del vaccino. La Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), chiamata a pronunciarsi sulla controversia, ha dichiarato, in particolare, che non vi è consenso scientifico a favore dell’esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione contro l’epatite B e l’insorgenza della sclerosi multipla.

Ritenendo che un nesso di causalità siffatto non fosse stato dimostrato, ha respinto il ricorso. La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), dinanzi alla quale la sentenza della Cour d’appel de Paris è stata impugnata, chiede alla Corte di giustizia se, nonostante l’assenza di consenso scientifico e tenuto conto del fatto che, secondo la direttiva dell’Unione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, spetta al danneggiato provare il danno, il difetto e il nesso di causalità, il giudice possa basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti per ravvisare il difetto del vaccino e il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia.

Nel caso di specie, viene fatto riferimento, in particolare, alle eccellenti condizioni di salute pregresse del sig. W, alla mancanza di precedenti familiari e al collegamento temporale tra la vaccinazione e la comparsa della malattia.

Parliamo di una procedura nota come “rinvio pregiudiziale” dove la Corte di cassazione interroga la Corte di giustizia Ue sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso, in questo caso riguardo la sentenza della Corte d’appello francese. Nello specifico viene richiesto un parere in merito alla direttiva 85/374/CEE (PDF) che tratta le responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti:

Stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso* provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.

[…]

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
– la presentazione del prodotto;
– l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;
– il momento della messa in circolazione del prodotto.

[…]

* Prodotto: qualsiasi bene mobile, anche se parte di un altro bene mobile o immobile. Esso include l’elettricità, i prodotti agricoli naturali (prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione, ovvero taglio, spelatura e congelazione di frutta e verdura) e i giochi.

La Corte di cassazione francese richiede un parere in merito all’articolo 4 della direttiva:

Articolo 4

Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

La Corte di giustizia europea dichiara nella sua sentenza:

1) L’articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale, come quello di cui al procedimento principale, in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un’azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest’ultimo, può ritenere, nell’esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia. I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l’applicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l’onere della prova instaurato da detto articolo 4 né ad arrecare pregiudizio all’effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.

2) L’articolo 4 della direttiva 85/374 dev’essere interpretato nel senso che osta a un regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.

Ci troviamo di fronte a due elementi tra loro collegati: la ricerca medica e il “libero apprezzamento” (o “libero convincimento del giudice“).

È abbastanza chiaro: se il presunto nesso di causalità tra un vaccino e una malattia NON è stabilito e NON è escluso dalla ricerca medica, allora il giudice può operare secondo il libero apprezzamento. Cosa significa? Riporto una breve spiegazione pubblicata da Il Sole 24 Ore nella sezione “Diritto 24“:

Il vigente ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento del giudice; in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione.

Il giudice della Corte d’appello francese aveva già considerato la ricerca medica e aveva appunto considerato le presunzioni poste dall’accusa come non sufficienti, come riportato dal documento della Corte Ue:

Pronunciandosi su rinvio a seguito di cassazione, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha riformato la summenzionata sentenza del tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di prima istanza di Nanterre) e ha respinto il ricorso di W e a. con sentenza del 7 marzo 2014. In questa sentenza, detto giudice ha rilevato, in primo luogo, che non vi era consenso scientifico a favore dell’esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione contro l’epatite B e l’insorgenza della sclerosi multipla, e che l’insieme delle autorità sanitarie nazionali e internazionali ha escluso l’associazione tra la probabilità di essere colpiti da malattia demielinizzante centrale o periferica (caratteristica della sclerosi multipla) e tale vaccinazione. Esso ha affermato, in secondo luogo, che da molteplici studi medici emergeva che l’eziologia della sclerosi multipla è attualmente sconosciuta. In terzo luogo, una recente pubblicazione medica avrebbe concluso che, alla comparsa dei primi sintomi della sclerosi multipla, il processo fisiopatologico ha probabilmente avuto inizio diversi mesi, o addirittura diversi anni, prima. In quarto luogo, e da ultimo, detto giudice ha rilevato che studi epidemiologici indicavano come dal 92 al 95% delle persone colpite dalla suddetta malattia non avessero precedenti di tale tipo nelle loro famiglie. Alla luce di questi elementi, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha concluso che i criteri della prossimità temporale tra la vaccinazione e i primi sintomi e della mancanza di precedenti personali e familiari fatti valere da W e a. non potevano costituire, insieme o separatamente, presunzioni gravi, precise e concordanti che consentivano di ravvisare la sussistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia considerate.

Ora, spiegato in parole povere: la Corte europea ritiene che escludere determinati “indizi gravi” a favore del “danneggiato” diverse dalla ricerca medica potrebbe violare la direttiva europea che tutela la sicurezza e la salute dei consumatori, ma perché vengano presi in considerazione la stessa ricerca medica non deve stabilire né escludere l’esistenza di un nesso di casualità e le “prove” a carico del “danneggiato” devono essere molto precise. Sta poi al giudice, nel suo libero convincimento, decretare una sentenza a favore o contro il prodotto in esame.

La sentenza della Corte europea non condanna o assolve il prodotto in questione e non pone fine al caso di cui si sta occupando la magistratura francese, che se ne dovrà occupare nuovamente per decretare l’esito del processo. Inoltre, non si parla assolutamente di vaccini in generale, ma si pone la questione di un singolo prodotto relativo ad un singolo caso.

Concludo citando l’articolo de Il Secolo XIX dal titolo “«Non è necessaria la prova scientifica per stabilire il nesso vaccino-malattia»” dove leggiamo certe affermazioni:

Un verdetto che permetterebbe a molti pazienti di aprire una serie di cause contro le case farmaceutiche, ma soprattutto rischia di rimettere in discussione l’obbligatorietà dei vaccini. Un tema, quest’ultimo, che è all’ordine del giorno in Italia.

Se una persona muore in un incidente stradale e la causa viene data alla cintura di sicurezza dovremmo allora togliere l’obbligo di usarla? In questo modo si crea soltanto confusione nei lettori.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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