La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo su Provenzano e la propaganda

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Di recente la Corte Europea dei diritti dell’uomo, situata a Strasburgo, avrebbe condannato il nostro Paese in merito al trattamento subito da Bernardo Provenzano durante il suo periodo di detenzione:

L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per la decisione di rinnovare l’applicazione del regime speciale di detenzione del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 fino alla sua morte, il 13 luglio dello stesso anno. La Corte invece non ha individuato nessuna violazione sulle condizioni di detenzione. Provenzano, relativamente all’articolo 3 della Convenzione, si era lamentato delle cure mediche inadeguate in prigione e della continuazione dello speciale regime di detenzione, a dispetto delle sue condizioni di salute.

Su Il Messaggero leggiamo:

Il rinnovo del carcere duro per il boss Bernardo Provenzano ridotto, negli ultimi periodi della sua vita, a poco più di un vegetale, ha violato il suo diritto a non essere sottoposto a un trattamento inumano e degradante. Nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che condanna l’Italia per aver costretto fino alla morte il padrino di Corleone al regime penitenziario speciale non c’è una bocciatura del 41 bis.

Da questi elementi possiamo comprendere che non c’è stata una condanna al 41 bis, il problema è un altro e riguarda il trattamento di un essere umano (per quanto possa essere odiato per il suo passato) negli ultimi giorni della sua vita nelle condizioni in cui si trovava. Veniamo alla sentenza.

 

Cosa dice la sentenza

Nel sito della Corte Europea dei diritti dell’uomo potete consultare tutti i documenti della causa 55080/13, inclusa la sentenza del 25 ottobre 2018 (PDF):

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. Accepts the locus standi of the applicant’s son, Mr Angelo Provenzano, to pursue the application in his father’s stead;

2. Declares the application admissible;

3. Holds that there has been no violation of Article 3 of the Convention in respect of the conditions of detention;

4. Holds that there has been a violation of Article 3 of the Convention on account of the renewed application of the special prison regime on 23 March 2016

5. Holds that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant;

6. Dismisses the applicant’s claim for just satisfaction.

Come vedete la questione non è il 41 bis in se, ma il fatto che in seguito al rinnovo di quest’ultimo nei confronti del mafioso la Corte ha individuato delle violazioni all’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (PDF) relativa alla tortura (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti“). Le motivazioni della sentenza riguardano la decisione e le giustificazioni del Ministero della Giustizia per il rinnovo:

156. Given the seriousness of the situation, the Court considers that in renewing the imposition of the section 41 bis regime in March 2016, not only should the statement of reasons militating in favour of renewal have been increasingly detailed and compelling, but the applicant’s evolving cognitive deterioration needed to be taken into account (see Vinter and Others v. the United Kingdom [GC], nos. 66069/09 and 2 others, §§ 119-22, ECHR 2013 (extracts). While the order provides a detailed account of the applicant’s criminal history, his prominent role in the criminal organisation, and the proven, continuing activity of such an organisation, the Court notes that, aside from the two references described in paragraphs 77 and 78 above, which refer to reports by the Palermo DDA and the DNA, there is no other mention in the order of the applicant’s cognitive situation. Moreover, there appears to be no discernible trace in the text of the order of an explicit, autonomous assessment by the Minister of Justice of the applicant’s cognitive situation at the time the decision was made. The limited space afforded to such circumstances and the lack of an explicit assessment make it difficult for the Court to ascertain in what manner and to what extent such circumstances were weighed up when assessing whether to renew the restrictions. Accordingly, the Court cannot but conclude that there is insufficient evidence in the reasoning of the order of a genuine reassessment having been made with regard to relevant changes in the applicant’s situation, in particular his critical cognitive decline.

157. In the light of the foregoing, the Court is not persuaded that the Government have convincingly demonstrated that, in the particular circumstances of the present case, the extended application of the section 41 bis regime in 2016 was justified.

158. There has accordingly been a violation of Article 3 of the Convention, for the period following the renewal of the section 41 bis regime on 23 March 2016.

Il problema riguarda le motivazioni del rinnovo del 41 bis nei confronti di Provenzano da parte del Ministero della Giustizia. Nonostante la Corte non contesti gli scopi del rinnovo, ossia la prevenzione e la sicurezza (punto 150 della sentenza), contesta il fatto che nelle motivazioni non siano state riportate e considerate le condizioni di salute del detenuto. Per questo motivo la Corte ha ritenuto che non vi siano riportate prove sufficienti per sostenere il rinnovo e si ritiene non persuasa dalle giustificazioni del Governo italiano.

Come potete ben capire, chiunque sostenga che la Corte Europea dei diritti dell’uomo sia contro il 41 bis sbaglia di grosso.

 

La Corte e l’Unione Europea

Il 25 ottobre 2018 il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, già parlamentare europeo, pubblica il seguente post Facebook:

La Corte Europea di Strasburgo ha “condannato” l’Italia perché tenne in galera col carcere duro il “signor” Provenzano, condannato a 20 ergastoli per decine di omicidi, fino alla sua morte.
Ennesima dimostrazione dell’inutilità di questo ennesimo baraccone europeo. Per l’Italia decidono gli Italiani, non altri.

Lo screenshot che vi ho riportato contiene anche il commento di “Bree” che riassume il risultato ottenuto dal post del Ministro:

Provenzano ha trascorso l’ultima parte della sua vita in galera come era giusto che fosse! Pure troppo leggero il 41 bis! Chiediamolo alle sue vittime se lui ha avuto umanità! Europa falla finita di occuparti dei fatti italiani!

C’è molta confusione e in mancanza di una corretta e completa informazione si rischia di colpevolizzare chi non ha nulla a che vedere con la sentenza.

Che cosa ha a che fare la Corte Europea dei diritti dell’uomo con l’Unione Europea? Si tratta di un’istituzione indipendente e non è un organo dell’UE, infatti viene spesso confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea che ha sede in Lussemburgo e, per assurdo, le rispettive sentenze su un qualsiasi caso preso in esame da entrambe potrebbero risultare contrastanti.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo non è un organo dell’Unione Europea (lo ripeto per sicurezza), ma lo è del Consiglio d’Europa che è di fatto un’altra istituzione di cui fanno parte anche paesi extracomunitari come la Svizzera, la Georgia, l’Ucraina, l’Azerbaigian e la Russia, per un totale di 47 Paesi:

I 47 Stati membri del Consiglio d’Europa al 26 ottobre 2018

Infine, i membri della Corte vengono scelti da tanti giudici quanti sono gli Stati che hanno aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Di fatto, chiunque faccia riferimento all’Unione Europea in merito alla sentenza, anche velatamente, disinforma i cittadini. Le elezioni europee sono il prossimo anno, la campagna elettorale è in corso e da parecchio tempo.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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