Dalle coop lavoro ai migranti e lo tolgono ai laureati? La storia del giovane neolaureato di 42 anni

Dal 23 gennaio 2018 il mio blog non ha più banner pubblicitari e viene sostenuto dalle vostre donazioni che potete inviare qui: https://www.paypal.me/DavidPuenteit

Il 13 agosto 2017 un ragazzo di nome Matteo Mattioli pubblica un post Facebook che verrà poi citato da politici e testate giornalistiche:

UNA DOMANDA AI NOSTRI DIPENDENTI PARLAMENTARI: CI STATE PRENDENDO PER IL CULO?
Un anno fa mi sono laureato in Viticoltura e enologia. Oggi sto facendo un tirocinio in provincia di Reggio Emilia, facendo molti sacrifici: percepisco 450 € di rimborso spese, nulla più.
Ieri, nell’azienda dove sto lavorando, è venuto un rappresentante di una cooperativa di accoglienza della zona. Voleva proporre 3 ragazzi, che grazie al progetto Lift possono essere assunti, con un contratto di tirocinio, con un rimborso spese di 450 € interamente corrisposto dallo Stato, non dal proprietario dell’azienda (come nel mio caso).
Quest’uomo ha aggiunto anche che i ragazzi usufruiscono di vitto e alloggio presso la struttura che lui rappresenta, e percepiscono anche un pocket money mensile di 75 € per le piccole spese.
Io sono in camper da 5 mesi perché con il “rimborso spese” riesco si e no a pagarmi il cibo, loro hanno una camera e gli viene fornito pranzo e cena, oltre alla colazione.
Ma la cosa più incredibile deve ancora arrivare…
Sono andato a leggermi le condizioni di questo “progetto Lift” e leggo che gli immigrati non possono lavorare per più di 30 ore settimanali… Io ne lavoro 40!
Siamo all”assurdo! Da domani chiunque abbia una ditta può avere manovalanza gratuita (che paghiamo noi cittadini) e non assumerà più nessuno, nemmeno un pulcioso neolaureato a 450 €, non gli conviene più. Paghiamo delle cooperative di accoglienza e gli immigrati che accolgono per prendere il nostro posto nel mondo del lavoro, e nessuno dice nulla?

Matteo Mattioli ha un profilo Linkedin con tanto di curriculum consultabile. Laureato in Viticoltura ed enologia a Bologna nel 2016 (come riportato sul curriculum, mentre su Linkedin riporta 2009-2015), dal 2010 al marzo 2017 ha svolto il ruolo di impiegato presso l’Autorità Portuale di Ravenna, con mansione di vigilanza della sicurezza portuale e valutazione e mitigazione del rischio degli impianti portuali, mentre dal mese di marzo 2017 (nello stesso mese in cui ha concluso la sua precedente attività) lavora come vignaiolo presso un’azienda agricola di Castellarano (RE). Per quest’ultima attività si tratterebbe, come racconta Matteo, di un tirocinio da 450€ di rimborso spese (qui potete leggere alcune info sui tirocini nella Provincia di Reggio Emilia).

Il profilo Linkedin di Matteo

Matteo si rivolge ai Parlamentari (immagino si riferisca a quelli di Camera e Senato), ma la questione riguarda la regione Emilia-Romagna e la legge regionale n. 7/2013 che prevede per i tirocinanti un’indennità di almeno 450 euro minimi al mese a carico del datore di lavoro:

Il datore di lavoro che sceglie di attivare un tirocinio deve:

[…]

– corrispondere al tirocinante un’indennità di almeno 450 euro mensili. In caso di tirocini avviati nell’ambito di Garanzia Giovani, una parte dell’indennità è finanziata dalla Regione.
L’indennità non va corrisposta se il tirocinante percepisce già qualche forma di sostegno al reddito (in tal caso è previsto un rimborso spese).

Nel curriculum di Matteo leggiamo che è nato il 18 gennaio 1975, di conseguenza non dovrebbe rientrare nel progetto “Garanzia Giovani” che vale per i minori di 29 anni (attualmente ne ha 42, mentre Il Giornale e LiberoQuotidiano lo definiscono “giovane neolaureato” – scusate, ha 7 anni più di me e comunque bravo a completare gli studi con 100 su 110 lavorando già dal 2008).

L’articolo de Il Giornale

C’è da capire il tipo di tirocinio, se si tratta di “Tirocinio formativo e di orientamento” (massimo 6 mesi di durata e per chi ha conseguito un titolo studio al massimo da 1 anno) o di “Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro” (un anno di durata al massimo).

La somma di 450 euro risulta essere intermedia rispetto a quella di altre regioni. Riporto alcune considerazioni riportate in un articolo di Wired del 2014:

Le più generose sono l’Abruzzo e il Piemonte, dove gli stagisti devono ricevere un rimborso minimo di 600 euro. Le più parsimoniose sono Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria, in cui il compenso di base per i tirocinanti è di 300 euro. Le altre hanno scelto invece importi intermedi. In tutto fanno ventuno regole diverse sull’indennità minima per gli stage. Tante quante le Regioni (e le Province autonome) d’Italia. Dopo che la riforma Fornero ha stabilito che ogni tirocinio “formativo e di orientamento” deve prevedere un rimborso, è spettato infatti ai parlamentini regionali decidere come regolare nel dettaglio gli stage.

La tabella riassuntiva su Wired (PDF)

Sono le somme minime d’indennità, basti pensare che ci sono annunci di lavoro come tirocinanti presso società emiliane dove offrono 500 euro mensili con orari dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 11.00. Condizioni di gran lunga migliori rispetto a quelle in cui si ritrova Matteo.

Matteo parla del progetto Lift, partito nel 2013, finanziato da Italia Lavoro S.p.A. con fondi a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo, attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dal gennaio 2017 Italia Lavoro S.p.A. è diventata Anpal Servizi S.p.A., dall’omonimo sito Anpalservizi.it dove troviamo la descrizione del progetto e soprattutto l’aggiornamento dello stesso attraverso l’aria “Avvisi” che si ferma al 2015:

Gli avvisi relativi al progetto Lift

Risulta curioso osservare che il progetto Lift si trova nell’archivio “Progetti chiusi” (evidenziato nel riquadro in rosso nell’immagine sottostante) di Anpal Servizi:

L’archivio “Progetti chiusi” in cui si trova il progetto Lift

Esiste comunque, da diversi anni, una tipologia di tirocinio chiamata “Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per persone con disabilità e in condizione di svantaggio” che riguarda i soggetti con disabilità, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale, dura al massimo 1 anno e le indennità possono essere coperte dal datore di lavoro che da un altro soggetto (anche la Pubblica Amministrazione) a seconda della situazione:

L’indennità

  • può essere erogata da un soggetto diverso dal soggetto ospitante;
  • può non essere corrisposta se il tirocinante presta servizio fino a 12 ore a settimana;
  • deve essere almeno di 200 euro se il tirocinante presta servizio per più di 12 e fino a 25 ore a settimana;
  • può non essere corrisposta se il tirocinante percepisce altri redditi in conseguenza della sua condizione (handicap, invalidità, ecc..) di importo pari o superiore a 450 euro;
  • può essere corrisposta in misura ridotta se il tirocinante percepisce altri redditi di importo inferiore a 450 euro. In tal caso, la somma erogata corrisponderà alla differenza tra l’indennità minima di tirocinio (450 euro) e il reddito percepito.

In questi casi ai tirocinanti spetta un rimborso spese per il trasporto pubblico e i pasti.

È probabile che gli operatori della cooperativa si riferissero a questo tirocinio, confondendosi con quello di cui non si ha riferimento dal 2015 ad oggi e fornendo un’informazione sbagliata a Matteo.

Come è possibile che l’indennità venga erogata da un soggetto diverso dal soggetto ospitante? La decisione viene regolamentata dalla Delibera di GR n. 2024 del 23/12/2013 (PDF) dove si prevede una valutazione da un Organismo tecnico di valutazione:

Deroga all’obbligo di erogazione dell’indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante

La Regione, le Province, i Comuni, in forma singola o associata, e le altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario, nonché altri soggetti privati, possono riconoscere contributi e finanziamenti, a beneficio delle persone di cui all’art. 25, comma 1, lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, al fine di favorirne l’inclusione sociale, a seguito di valutazione positiva dell’Organismo tecnico di valutazione.

L’ultimo punto nell’elenco sopra riportato si configura la possibilità da parte del “datore di lavoro” di corrispondere in misura ridotta l’indennità se il tirocinante percepisce altri redditi di importo inferiore a 450 euro. Se i migranti già percepiscono un pocket money mensile di 75 euro bisognerebbe verificare se a questo punto l’indennità corrisposta debba essere abbassata a 375 euro.

Uno dei fatti di tutta questa vicenda è che certe attività erano già previste da anni, mentre Il Giornale scrive:

Progetti che stanno nascendo in tutta Italia per non lasciare gli immigrati inattivi, ma che si starebbe rivelando un vero boomerang.

La possibilità di svolgere tirocini formativi per i rifugiati è nota dall’articolo 25 del D. lgs. 251/2007:

Art. 25.
Accesso all’occupazione

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E’ consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione europea.

Il titolo dell’articolo de La Gazzetta di Lucca contiene un alto livello di clickbaiting sostenendo tra virgolette che Matteo sia stato “sostituito“, ma dalla testimonianza dello stesso 42enne non si evince tale situazione:

Un “sostituito” virgolettato di troppo

Il tema, tuttavia, riguarda comunque dei tirocini, un’esperienza formativa che segue un percorso precedente di apprendimento presso un ente di formazione, una scuola, un’università o un Centro per l’impiego. Il “datore di lavoro” deve inoltre possedere determinate caratteristiche e svolgere determinati compiti (previsti dalla Regione Emilia-Romagna), tra i quali non può utilizzare il tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocini.

Ecco quanto riportato dal sito della Regione Emilia Romagna:

I tirocini devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il soggetto che ospiterà il tirocinante (un datore di lavoro pubblico o privato) e un soggetto promotore (ad esempio un ente di formazione, una scuola, un’università, un Centro per l’impiego), garante della regolarità e della qualità del percorso.

Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento. Per garantire la qualità della formazione e la sua omogeneità su tutto il territorio, la Regione prende a riferimento per la progettazione dei tirocini le qualifiche del Sistema regionale (SRQ).

Prima dell’avvio di un tirocinio, la Regione riceve dal soggetto promotore la convenzione e il progetto formativo, in base ai quali svolge le necessarie verifiche amministrative sulla regolarità e conformità dei percorsi con la normativa regionale vigente.
Dal 16 marzo 2015 compilazione, firma e invio di convenzione e progetto si svolgono interamente online, sull’apposita piattaforma dedicata ai tirocini nel portale Lavoro per Te.

Al termine di un percorso di tirocinio, per verificare che gli obiettivi siano stati effettivamente conseguiti, le conoscenze e le capacità acquisite dal tirocinante sono documentate e valutate. Tutti i tirocini avviati dal 1° settembre 2014 si concludono al tal fine con il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC), finanziato dalla Regione ed erogato da appositi organismi accreditati.
Se la certificazione ha esito positivo, viene rilasciato al tirocinante un attestato regionale, la “Scheda Capacità e Conoscenze”.

Dunque il tirocinante viene valutato e, in caso di certificazione positiva, gli viene rilasciato un attestato regionale, la “Scheda Capacità e Conoscenze“. Insomma, della serie “fa curriculum“. Poi deciderà un datore di lavoro se assumere qualcuno degli ex tirocinanti o meno a seconda delle loro capacità e spero che considerino il curriculum (non male per niente) e le conoscenze certificate di Matteo, così come per tutti gli altri.

Un quesito finale: mi piacerebbe che i CV analizzati dalle aziende fossero privi di età, sesso e origine etnica affinché non vengano influenzate le scelte dal pregiudizio. Che ne pensate?

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
REGOLAMENTO DELLA DISCUSSIONE
Non sono consentiti:
- messaggi off-topic (tradotto: non inerenti al tema trattato)
- messaggi anonimi (registratevi almeno a Disqus)
- messaggi pubblicitari o riportanti link truffaldini (verranno sempre moderati i commenti contenenti link esterni)
- messaggi offensivi o contenenti turpiloquio
- messaggi razzisti o sessisti
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
Se vuoi discutere in maniera costruttiva ed educata sei il benvenuto, mentre maleducati, fanatici ed esaltati sono cortesemente invitati a commentare altrove.
Comunque il proprietario di questo blog potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, cancellare i messaggi che violeranno queste semplici regole. I maleducati (soprattutto se anonimi) verranno bloccati. In ogni caso il proprietario del blog non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi.

Regolamento in vigore dal 5 settembre 2016 - Aggiornato 26 agosto 2017.