Ecco cosa dice la sentenza della Cassazione su Totò Riina

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Il tribunale di sorveglianza di Bologna aveva escluso nel 2016 il differimento della pena per Totò Riina, sostenendo che “lo stato di detenzione nulla aggiungeva alla sofferenza della patologia, essendo il rischio dell’esito infausto pari e comune a quello di ogni altro cittadino, anche in stato di libertà“. Il tribunale aveva inoltre considerato tra le motivazioni anche la pericolosità di Riina nel caso venisse scarcerato.

Alcuni titoli di giornale, come ad esempio quello di Il Tempo, avevano fatto pensare che la Cassazione avesse dato il suo ok alla scarcerazione:

La Cassazione apre alla scarcerazione di Riina: è malato ed ha diritto a una morte dignitosa

Bisognerebbe leggere la sentenza n. 27766/2017 (PDF, a partire da pagina 4 al punto “Considerando il diritto“). In merito alle condizioni:

Il tribunale, secondo questo Collegio, ha errato nel ritenere che le deficienze strutturali del luogo di restrizione non siano rilevanti ai fini del decidere sull’istanza del ricorrente avente ad oggetto ad oggetto proprio l’esecuzione della pena in luogo diverso, ed ha errato altresì, nel non rinviare la propria decisione all’esito di un accertamento volto a verificare, in concreto, se e quanto la mancanza di un letto che permetta ad un soggetto molto anziano e gravemente malato, non dotato di autonomia di movimento, di assumere una diversa posizione, incida sul superamento o meno di quel livello di dignità dell’esistenza che anche in carcere deve essere assicurato. Solo all’esito di tale accertamento il Tribunale avrebbe potuto deliberare, con cognizione di causa, sulla compatibilità, in concreto, della struttura carceraria con le condizioni di salute del ricorrente, fornendo, se del caso, indivazioni per il trasferimento del detenuto presso altra struttura.

È bene considerare che “presso altra struttura” si può tradurre in uno spostamento presso altri istituti di detenzione che abbiano in dotazione tutto ciò di cui possa avere bisogno per garantirgli una “morte dignitosa” e salvaguardare la sua “dignità“.

In merito alla pericolosità:

Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, infine, è carente di motivazione sotto il profilo dell’attualizzazione della valutazione sulla pericolosità del soggetto, tali da configurare quelle eccezionali esigenze che impongono l’inderogabilità della esecuzione della pena.
Si osserva in merito che, ferma restando l’antissima pericolosità del detenuto e del suo indiscusso spessore criminale, il provvedimento non chiarisce, con motivazione adeguata, come tale pericolosità possa e debba considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà dele condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico dello stesso. Ritiene in merito il Collegio che le eccezionali condizioni di pericolosità debbano essere basate su precisi argomenti di fatti, rapportati all’attuale capacità del soggetto di compiere, nonostante lo stato di decozione in cui versa, azioni idonee in concreto ad integrare il pericolo di recidivanza.

È facilmente comprensibile che la Cassazione abbia annullato la decisione del tribunale bolognese definendo le motivazioni non adeguate. Tutto ciò non significa che ora Totò Riina può essere scarcerato, perché la Cassazione stessa rimanda il tutto nuovamente al tribunale di Sorveglianza che dovrà essere più precisa nelle sue motivazioni.

 

L’annullamento dell’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Bologna

Chiunque sostenga che la Cassazione abbia dato il suo “ok” a scarcerare Totò Riina sbaglia di grosso.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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