Equitalia dal 1 luglio può pignorarti il conto corrente senza bisogno del giudice? In verità dal 2005

Dal 23 gennaio 2018 il mio blog non ha più banner pubblicitari e viene sostenuto dalle vostre donazioni che potete inviare qui: https://www.paypal.me/DavidPuenteit

Il 5 giugno 2017 il “Blog delle Stelle” pubblica un post (non firmato) dal titolo “Cucù: Equitalia dal 1 luglio può pignorarti il conto corrente senza bisogno del giudice” riprendendo pari pari un articolo di RaiNews dal titolo “Nuova Equitalia: da luglio accederà ai dati dell’Anagrafe Tributaria per pignorare i conti correnti“:

Ricordate Matteo Renzi “Cucù Equitalia non c’è più“? Era una delle sue prese in giro. Dal 1 luglio in caso di debiti e cartelle la “nuova” Equitalia made in Renzi avrà il potere di procedere al pignoramento dei conti correnti in modo diretto, prendendo i soldi direttamente dalle banche, senza dover richiedere l’apposita autorizzazione al giudice. Com’è umano lei!

da RaiNews

Dall’1 luglio 2017 il pignoramento del conto corrente diventa più facile e veloce nel caso di debiti fiscali e cartelle. La nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione (che prenderà il posto della S.p.A. della riscossione, società in liquidazione) potrà procedere al pignoramento dei conti correnti in modo diretto, prendendo i soldi direttamente dalle banche, senza dover richiedere l’apposita autorizzazione al giudice. La novità è che le somme saranno immediatamente bloccate, per gli importi a debito, con la fusione tra l’agenzia di accertamento e la società della riscossione. Tecnicamente la nuova Equitalia si trasforma in un ente pubblico economico e diventa strumentale all’Agenzia delle Entrate, di fatto con un ampliamento notevole dei poteri di riscossione. Tale struttura giuridica consente all’ente il pignoramento dei conti correnti direttamente senza bisogno di attivare la procedura di autorizzazione di un giudice perché la cartella esattoriale di pagamento è in sè già un atto esecutivo. Il nuovo ente avrà accesso all’immensità dei dati dell’Anagrafe Tributaria ed anche dell’Inps ottenendo le informazioni utili, come i rapporti di lavoro, per pignorare lo stipendio, la pensione, le indennità. Per bloccare l’azione e difendersi il contribuente, che riceve la notifica del pignoramento conto corrente, entro 60 giorni deve presentare una richiesta di dilazione e rateizzazione. Solo una volta accettata la richiesta di dilazione della cartella e pagata la prima rata del piano di ammortamento, il cittadino può presentare la richiesta di sblocco del conto corrente. […]

Avete notato qualcosa nell’articolo di RaiNews? Si, è stato rimosso da diverse ore:

L’articolo è stato rimosso, errore 404

Recuperando il tutto tramite la Cache di Google (archiviato) noto un aggiornamento nell’articolo:

Equitalia: le norme sui pignoramenti sono in vigore dal 2005
Equitalia tuttavia precisa che il potere di pignoramento dei conti correnti esiste dal 2005. “In merito alle notizie apparse su diversi organi di stampa e di comunicazione, relativamente agli atti di pignoramento presso terzi che l’Agente della riscossione effettua per legge, Equitalia Spa precisa quanto segue. L’azione di pignoramento presso terzi è disciplinata da una norma del 2005 (dl 203/2005 che ha introdotto l’art. 72 bis del DPR 602/1973) la quale prevede l’azione diretta da parte di Equitalia sui crediti del debitore detenuti da terzi (ivi comprese le eventuali somme sul conto corrente). La norma, inoltre, prevede l’intervento dell’Autorità giudiziaria in via eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione”.

“In particolare, Equitalia procede alle azioni esecutive solo dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti che gli sono stati notificati (cartella di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione), né provvedendo al loro pagamento, neanche in forma rateale, né contestandone il contenuto”. “L’interazione delle banche dati introdotta dal dl 193/2016 – spiega la nota – va nella direzione di poter migliorare l’attività di riscossione che non si muoverà più ‘a fari spenti’ relativamente alle azioni esecutive ma soprattutto di limitare al minimo, grazie ad informazioni più puntuali, l’impatto sul debitore e sulle sue attività professionali”.

Infatti bastavano pochi minuti di ricerca tramite un motore di ricerca come Google per accertarsi che tali pratiche erano già esistenti e in atto. Ne parlava il Blog di Antonella Pedone il 21 settembre 2015:

Equitalia, in qualità di Agente per la riscossione, può pignorare i crediti del debitore secondo una procedura molto più semplice di quella prevista dal Codice di procedura civile.

E infatti Equitalia non deve citare il terzo dinanzi al Tribunale competente per ottenere in questa sede l’ordinanza di assegnazione, ma può direttamente ordinare al terzo di corrispondere entro sessanta giorni le somme che dovrebbe altrimenti versare al debitore, salvo che per i crediti pensionistici.

Si tratta del cosiddetto “pignoramento diretto” previsto dagli articoli 72 bis e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, secondo cui:

Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e’ soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.”

Cosa c’è scritto nel decreto legge 193/2016? Ecco l’articolo che ci interessa:

Art. 3

Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate puo’ utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e’ autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. All’articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate puo’ acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e’ autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

In un articolo del 17 marzo 2015 del sito Laleggepertutti.it dal titolo “La banca accede subito ai dati del debitore col Pra, Inps e anagrafe tributaria” parla proprio di questo e che Equitalia poteva già farlo:

Per nascondere beni o denaro non resterà che il vecchio e caro materasso. Banche, Equitalia e qualsiasi altro creditore potranno infatti eseguire la cosiddetta ricerca telematica dei beni del debitore, attraverso un comunissimo computer: quello dell’ufficiale giudiziario o, in mancanza, chiedendolo direttamente al gestore della banca dati (l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, ecc.).

Dovremmo essere consapevoli da diverso tempo cosa succederà ad Equitalia e all’Agenzia delle Entrate, ne parlava anche lo Studio Cataldi il 25 maggio 2017 con l’articolo dal titolo “Fisco: dal 1° luglio al via la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione“:

Per tutti quei contribuenti che presi dall’euforia dalla tanto annunciata chiusura di Equitalia (il cui funerale sarà celebrato il 1°luglio 2017), hanno brindato con la loro migliore bottiglia in cantina, sono costretto a consigliar loro di riporre, almeno per ora, i calici in credenza e a verificare quanto prima eventuali posizioni debitorie presso gli uffici del malato terminale.

Invero, le cartelle esattoriali e, in genere, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso non spariranno nel nulla: alla loro gestione ci penserà la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico che avrà dei poteri senza dubbio maggiori e più penetranti di Equitalia.

[…]

I maggiori poteri del nuovo ente rispetto ad Equitalia
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà la possibilità di accedere direttamente sui conti dei contribuenti (Equitalia non aveva questo potere) al fine della riscossione delle somme inevase. In altri termini, qualora il contribuente, nonostante la notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di una cartella di pagamento decidesse di non versare le somme intimate, il nuovo organismo potrà acquisire con estrema facilità tutte le informazioni necessarie per procedere in via cautelare o esecutiva nei confronti del debitore (reperire informazioni relative ai conti bancari o postali, ai rapporti di lavoro ecc.).

Rendetevi conto che di fatto i dipendenti della vecchia Equitalia, passando ad un ente pubblico, diventano pubblici ufficiali e come tali acquisiscono maggiori poteri investigativi rispetto a prima:

Ci ritroveremo così con soggetti che, da semplici dipendenti di una società privata, saranno diventati, in un solo colpo, pubblici ufficiali – quelli stessi soggetti che, prima, facevano spallucce davanti alle richieste dei contribuenti dietro lo sportello e, al più, dinanzi all’incertezza delle decisioni, invitavano a «rivolgersi al giudice, perché noi non possiamo farci nulla».

Questo personale potrà firmare atti, certificare copie di estratti di ruolo, notifiche e quant’altro, dando ad essi la fede privilegiata che viene attribuita, per legge, a tutti gli atti pubblici sottoscritti da pubblici ufficiali.

Insomma, un maggior accesso ai dati più che ovvio, ma nessuna novità sugli altri fronti che già sono operativi dal 2005.

Nota: ne avevano parlato già i colleghi di Butac.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
REGOLAMENTO DELLA DISCUSSIONE
Non sono consentiti:
- messaggi off-topic (tradotto: non inerenti al tema trattato)
- messaggi anonimi (registratevi almeno a Disqus)
- messaggi pubblicitari o riportanti link truffaldini (verranno sempre moderati i commenti contenenti link esterni)
- messaggi offensivi o contenenti turpiloquio
- messaggi razzisti o sessisti
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
Se vuoi discutere in maniera costruttiva ed educata sei il benvenuto, mentre maleducati, fanatici ed esaltati sono cortesemente invitati a commentare altrove.
Comunque il proprietario di questo blog potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, cancellare i messaggi che violeranno queste semplici regole. I maleducati (soprattutto se anonimi) verranno bloccati. In ogni caso il proprietario del blog non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi.

Regolamento in vigore dal 5 settembre 2016 - Aggiornato 26 agosto 2017.