Il quiz sul referendum costituzionale che inganna i cittadini: Referendum4dicembre2016.info

Dal 23 gennaio 2018 il mio blog non ha più banner pubblicitari e viene sostenuto dalle vostre donazioni che potete inviare qui: https://www.paypal.me/DavidPuenteit

Nella giornata di oggi è stato pubblicato il mio primo articolo su Vice.com sul tema bufale e referendum costituzionale. Nel primo pomeriggio ricevo un messaggio da un’amica che mi riporta uno strano quiz online che dovrebbe, teoricamente, testare le conoscenze degli utenti sulla riforma costituzionale.

Il quiz, ospitato nel sito Referendum4dicembre2016.info e dal Whois oscurato (per la gioia dell’anonimato), riporta informazioni scorrette che alterano la percezione della realtà dei cittadini in vista del voto referendario. Ecco la domanda numero 15, l’ultima del quiz:

domanda-15

15/15: Il Parlamento attuale è legittimato a effettuare un cambio costituzionale? Si – No

Se selezioniamo “Si” ecco la risposta che viene fornita dal sito:

risposta-sbagliata

Sbagliato. Il Parlamento attuale non è legittimato a modificare la Costituzione in quanto la legge elettorale con la quale è stato eletto è stata dichiarata incostituzionale.

Cliccando su “Leggi i dettagli” il sito fornisce una serie di informazioni soltanto parziali in merito al tema e aventi come fonte un articolo de Il Fatto Quotidiano del 4 dicembre 2013 dal titolo “Porcellum bocciato dalla Consulta, accolto il ricorso dei cittadini“. Non riportano affatto la sentenza della Corte Costituzionale del 2014:

7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

[…]

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.
Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).

Avete letto bene? La decisione che si assume produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale e le Camere non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare, queste le parole della Corte Costituzionale. Di questa situazione se ne parla dal 2014, eppure tiene ancora banco e viene usata per il voto referendario.

Alcuni ragionamenti entrando nella testa dei critici sono doverosi.

Mettiamo conto che sia tutto illegittimo, come dicono i sostenitori di questa storiella: qualunque attività svolta in Parlamento fino ad oggi da tutte le forze politiche (proposte di legge, mozioni, emendamenti, leggi ordinarie) non avrebbero valore, per non parlare degli stipendi e le spese fatte in tutto questo tempo, tutti illegittimi! Che facciamo, le dovrebbero restituire tutti? Sarebbe fantastico!

Mettiamo conto che sia tutto illegittimo, ancora una volta: allora il referendum non dovrebbe aver valore e se vincesse il SI i sostenitori del NO potrebbero chiedere un parere alla Corte Costituzionale, giusto? Bene, spero che procedano in tal senso, ma nel caso la Corte desse loro ragione allora ogni legge emanata, qualsiasi essa sia, dovrebbe essere dichiarata illegittima (che agevoli i cittadini o meno) e i parlamentari dovrebbero tornare alle casse dello Stato le cifre spese durante il loro mandato?

Ringrazio Elisa per la segnalazione del quiz.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
REGOLAMENTO DELLA DISCUSSIONE
Non sono consentiti:
- messaggi off-topic (tradotto: non inerenti al tema trattato)
- messaggi anonimi (registratevi almeno a Disqus)
- messaggi pubblicitari o riportanti link truffaldini (verranno sempre moderati i commenti contenenti link esterni)
- messaggi offensivi o contenenti turpiloquio
- messaggi razzisti o sessisti
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
Se vuoi discutere in maniera costruttiva ed educata sei il benvenuto, mentre maleducati, fanatici ed esaltati sono cortesemente invitati a commentare altrove.
Comunque il proprietario di questo blog potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, cancellare i messaggi che violeranno queste semplici regole. I maleducati (soprattutto se anonimi) verranno bloccati. In ogni caso il proprietario del blog non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi.

Regolamento in vigore dal 5 settembre 2016 - Aggiornato 26 agosto 2017.