DISINFORMAZIONE La Boschi specula anche sui malati di cancro: “Se vince il SI, gli daremo cure migliori” #StudiateLaCostituzione

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Il 4 novembre 2016 il sito Ilsudconsalvini.info e la rispettiva pagina Facebook pubblicano un articolo dal titolo “La Boschi specula anche sui malati di cancro: ‘Se vince il SI, gli daremo cure migliori’“:

La Boschi rischia di finire nuovamente al centro delle polemiche politiche, a seguito di alcune sue discutibili affermazioni che ha fatto questa mattina in tv, ad Uno Mattina, riguardo ai malati di cancro. Infatti, dopo la gaffe dei “veri partigiani” che votano SI, oggi pare che la Ministra avrebbe detto che nel caso in cui vincessero i SI, le persone affette da tumore potranno essere tutte curate allo stesso modo, in ogni regione, migliorando così notevolmente la qualità delle cure. La Boschi, però, sembra non tener conto del fatto che le cure per le persone colpite dal cancro dovrebbero già essere uguali su tutto il territorio nazionale, come previsto dai Livelli essenziali di assistenza (LEA) del Ministero della Salute.

Le parole della Ministra hanno scatenato la reazione del capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, che ha risposto subito con un comunicato stampa: “Il governo ha toccato il fondo: sono arrivati a strumentalizzare i malati di cancro – scrive nella sua nota il Senatore leghista -. Stamattina il ‘volto’ del Sì, Maria Elena Boschi ha dichiarato a Uno Mattina che con l’assenso alla riforma costituzionale i malati di cancro potranno essere curati in tutta Italia e allo stesso modo. Non solo questo ministro non conosce vergogna, ma nemmeno conosce la realtà dei fatti, visto che dovrebbe già essere così perché le cure del cancro sono previste nei LEA, i livelli essenziali di assistenza che vengono gestiti a livello nazionale. Non solo è disumano l’atteggiamento di chi strumentalizza la malattia per il consenso – conclude Centinaio – ma le esternazioni della Boschi sono anche un’ammissione di colpa gravissima visto che se i malati di cancro non sono adeguatamente curati non è colpa delle regioni bensì dello STATO“.

Frasi che hanno fatto scattare anche il Movimento 5 Stelle con le seguenti dichiarazioni:

M5s: «Strumentalizza i malati»

Secondo i grillini si tratta di affermazioni «disumane» che mancano di rispetto per le famiglie «di coloro che soffrono». Per i pentastellati «se è vergognoso strumentalizzare chi soffre per pura propaganda politica, è indegno farlo mentendo», con lo scopo di «raccattare qualche voto». Se i malati di tumore non hanno un’adeguata assistenza da parte dello Stato e delle Regioni «non è, di certo, colpa della Costituzione, come oggi la Boschi ha voluto far intendere», hanno proseguito i 5 stelle, che hanno detto di comprendere le «grosse difficoltà» del ministro, «dato che la sua riforma non sta in piedi, ma da qui a promettere che, con il sì al referendum, i malati avranno un trattamento sanitario migliore, è un’offesa a loro e all’intelligenza umana». Inoltre, è ancora scritto nella nota «affermare» che non ci sia, per i malati gravi, lo stesso diritto di cura, «o che non sia garantito equamente a tutti l’accesso ai vaccini, con l’attuale Carta costituzionale, significa ammettere l’incapacità totale dell’intero Governo nel tutelare la salute dei cittadini», in palese violazione dell’articolo 32 della Costituzione, come ha fatto notare anche il conduttore. Maligna la conclusione del comunicato dove viene ricordato che «quasi tutte le regioni in cui lei sostiene che non si riesca a garantire il diritto alla salute, sono governate dal suo stesso partito».

Ecco il video dell’intervento della Boschi a Uno Mattina:

La Boschi non parla affatto di cure migliori, ma di parità di diritti tra Regione e Regione. Per comprendere di cosa si parla bisogna approfondire.

 

C’è davvero disparità sanitaria tra le Regioni italiane?

Accidenti! Eccome! Ecco cosa ignorano Lega e Movimento 5 Stelle!

Parliamo a proposito delle cure contro il cancro, è del 28 aprile 2015 l’articolo de Il Sole 24 Ore dal titolo “Tumori, Aiom: grandi vittorie, ma troppe disparità tra Regioni” dove vengono citate le critiche dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica):

«Nostro obiettivo – ribadisce il presidente AIOM, prof. Pinto – è quello di garantire insieme l’accesso alle cure più efficaci per tutti i pazienti in tutte le Regioni del nostro Paese e la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Con questa finalità lavoriamo con l’Agenzia Italiana del Farmaco e con l’Industria per rendere disponibili subito i nuovi farmaci, e con AGENAS perché vengano definiti i criteri per lo sviluppo delle reti oncologiche regionali. La riforma dell’organizzazione sanitaria dovrebbe essere legata alla revisione del Titolo V della Costituzione per garantire una maggiore omogeneità assistenziale sul territorio». «Solo così non vi saranno più 20 sistemi sanitari diversi – sottolinea Stefania Gori, segretario nazionale AIOM –. È necessario che la riorganizzazione degli ospedali e dei posti letto privilegi le strutture che trattano più casi e garantiscono servizi migliori. E devono essere razionalizzate le risorse. Non è ammissibile che un giorno di ricovero abbia costi estremamente diversi tra le diverse Regioni e nell’ambito di una stessa Regione. Anche la disponibilità dei farmaci biosimilari potrà consentire risparmi significativi, dando però sempre la priorità alla cura del paziente. Dall’altro lato è necessaria la realizzazione e l’attivazione delle reti oncologiche regionali, che procede con estrema lentezza. Il problema della loro istituzione è stato affrontato nel precedente Piano Oncologico Nazionale ma è rimasto ancora embrionale. Solo le reti oncologiche regionali possono permettere un collegamento reale fra i centri e lo sviluppo integrato dei percorsi-diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA). Inoltre offrono al paziente la garanzia di ricevere le cure migliori e consentono significativi risparmi di risorse. Senza considerare l’eliminazione degli esami impropri e la riduzione delle liste di attesa. Oggi servono fino a 60 giorni per un’operazione di chirurgia oncologica. Le reti permetterebbero di abbattere del 30% questi tempi».
«Noi abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla – spiega Gori -, mettendo a disposizione una serie di strumenti epidemiologici (‘I numeri del cancro in Italia’), organizzativi (‘Il libro bianco dell’oncologia’) e di appropriatezza (‘Linee guida’). Chiediamo che le Istituzioni forniscano la cornice e le regole entro cui le reti oncologiche siano costituite. Non possiamo però tollerare ulteriori ritardi e, soprattutto, qualità così diverse nell’assistenza ai malati nelle varie Regioni».

Sempre nel 2015 l’OSCE evidenziò le disparità di trattamento tra Regione e Regione, come riporta sempre Il Sole 24 Ore nell’articolo dal titolo “Report Ocse sul Ssn italiano: «Buona sanità, ma troppe disuguaglianze e qualità a rischio per i tagli»” (qui il documento della sintesi in italiano):

Le sfide principali che l’Italia deve affrontare sono due. La prima è garantire che gli sforzi in atto per contenere la spesa in campo sanitario non vadano a intaccare la qualità quale principio fondamentale di governance. La seconda è quella di sostenere le Regioni e Province autonome che hanno una infrastruttura più debole, perché possano erogare servizi di qualità pari alle regioni più virtuose. E’ necessario quindi un approccio «più solido e ambizioso al monitoraggio della qualità e al miglioramento a livello di sistema».

Voi avete minimamente idea che il vaccino contro il meningococco B è gratuito soltanto in poche Regioni italiane? Dal sito Liberidallameningite.it troviamo un articolo dove viene riportata una mappa relativa alla fornitura gratuita di tale vaccino in 7 Regioni italiane:

Vaccini gratuiti in alcune regioni
Vaccini gratuiti in alcune Regioni

Devo citare anche l’articolo del Corriere della Sera del 25 aprile 2016 dal titolo “Meningite, se il vaccino non è gratis i genitori lo rifiutano per risparmiare“:

«In Italia la meningite fa ancora paura. Uccide in un caso su dieci e ha spesso un’evoluzione rapidissima. Purtroppo se il vaccino c’è ma non è rimborsato, non viene utilizzato. E il rischio di essere contagiati è maggiore», dice Villani. L’infezione da meningococco di tipo B, Y e W135 potrebbe essere prevenuta ma il vaccino è a pagamento in molte Regioni e questo è un elemento di dissuasione. Nel Lazio la cosiddetta quadrivalente (fialetta che riunisce i ceppi A,C,W135 e Y) costa al cittadino 75euro a dose (ne servono 4 in età pediatrica), il resto è a carico della Asl. L’infezione di tipo C invece è in calo perché il farmaco è gratuito ovunque.

 

Cosa dice la Costituzione

Viene citato l’articolo 32 che riporto di seguito:

ARTICOLO 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Fino a questo punto nessun dubbio, la Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti, ma c’è un problema. Vi ricordate il famoso articolo 117 e la bufala complottara ad esso associata? Benissimo, dobbiamo tornare alla riforma costituzionale del 2001 votata e approvata dagli italiani tramite un referendum (articolo 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Leggiamo quanto riportato nell’articolo:

ARTICOLO 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Tradotto per chi non sa leggere:

Lo Stato ha potere decisionale esclusivo su determinate materie, in altre è concorrente con le Regioni (ad esempio la tutela della salute), mentre quelle non elencate sono di competenza e potere decisionale esclusivo delle Regioni.

 

Cosa cambierebbe con la riforma del 2016?

Ecco cosa riporta l’articolo 31 della legge “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvata nel 2016 e per la quale andremmo a votare il 4 dicembre:

Art. 31.
(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione).

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Come potete ben notare la “tutela della salute” passerebbe da essere una materia concorrente con le Regioni a materia esclusiva dello Stato.

Se passasse la riforma le colpe delle disparità andrebbero esclusivamente allo Stato (quindi, signori miei, sarete liberi di criticare a tutto spiano la Lorenzin e chiunque sieda al Ministero della Salute dopo di lei).

Molto più sintetico di me Zaffarano su La Stampa, ma sapete come vanno le cose con certi utenti/utonti che non ti credono a parole e allora sei costretto, sempre e comunque, a portare le prove di ciò che dici. Poi si sa, non leggeranno e diranno che sei venduto, ma son affari loro a quel punto e punto a chi invece si è lasciato abbindolare dalle loro parole e si sarà reso conto dei fatti.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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