Il caso Alitalia e la viola di Myrna Herzog

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Il fatto era stato ampiamente spiegato anche da AGI, ma visto le richieste ci scrivo due righe. Il 5 gennaio 2018 la direttrice dell’Ensemble Phoenix, Myrna Herzog, pubblica dal suo account Facebook le foto della sua viola del ‘600 fracassata in seguito al viaggio trascorso nella stiva di un volo Alitalia da Rio de Janeiro a Tel Aviv:

ALITALIA# HATES MUSICIANS!!
This is how Alitalia# delivered to me my original 17th century Lewis viola da gamba, after ensuring to me that it would be TAKEN BY HAND into the plane and out of it! It was savagely vandalized, it and it seems that a car ran over it. So, far no luck in contacting any human being at Alitalia, and the only answer got so far is that the company takes no responsibility!
To those who expressed doubts about being Alitalia see https://www.facebook.com/myrna.herzog/posts/10156408395563888

Please, SHARE this post!
myrnaherzog@phoenixearlymusic.com

Il post è stato pubblicato il 5 gennaio alle 9:39, ma la data è stata modificata al 3 gennaio dalla proprietaria dell’account (se andate nell’icona dell’orologio vicino alla data leggete “Aggiunto venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 9:39“). Qualche ora dopo ritorna sul caso e pubblica altre foto:

This is the Lewis viola da gamba, before and after the trip with #Alitalia#. Here is the document I was called to fill at the airport, when they informed me that the instrument was broken, before I could see it. This is the result of Alitalia’s promise that the instrument would be only handled BY HAND.

La risposta di Alitalia venne pubblicata dall’Huffingtonpost.it il 5 gennaio:

“Siamo spiacenti per quanto denunciato alla sig.ra Myrna Herzog e stiamo verificando gli avvenimenti descritti” – ha spiegato Alitalia ad Huffpost. “In termini generali, ricordiamo tuttavia che per i bagagli che eccedono le dimensioni previste per il trasporto in cabina (8 kg e dimensioni non superiori ai 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore), come lo strumento musicale in questione, è previsto l’obbligo di acquistare – in fase di prenotazione – il cosiddetto “extra-seat”, se si vuole evitare di spedire il bagaglio in stiva. Circostanza da evitare nel caso di oggetti delicati e/o di valore. Nel posto aggiuntivo, normalmente dedicato ai passeggeri, lo strumento può essere infatti messo in sicurezza con una procedura apposita”.

A quanto risulta da una prima indagine interna, dice ancora Alitalia, nessuna richiesta simile è stata effettuata dalla passeggera, né in fase di prenotazione, né al momento della partenza da Rio de Janeiro. In fase di check -in, secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla passeggera è stato inoltre proposto l’acquisto di un extra-seat, ma lei stessa ha rifiutato firmando anche il limited release (modulo per lo scarico responsabilità) dopo essere stata informata del fatto che la cabina era il posto più adatto per un bagaglio delicato come uno strumento musicale. Precisato ciò, nel confermare il nostro rammarico per quanto denunciato dalla sig.ra Herzog, una volta appurato ciò che è successo procederemo al rimborso del danno secondo le forme e le modalità previste dai regolamenti internazionali in vigore.

La replica di Myrna è presente in un commento del 6 gennaio al suo post Facebook dove nega che le abbiano proposto la possibilità di acquistare un altro biglietto (sostiene che l’aereo era pieno) o di portare lo strumento con se in cabina, ma che l’avrebbero assicurata di occuparsene loro e gestirlo a mano:

This a BLATANT LIE!! They told me that even if I would like to buy a seat, this was IMPOSSIBLE because the plane was TOTALLY FULL. THEY NEVER OFFERED ME THE POSSIBILITY OF BUYING A SEAT OR BRINGING THE INSTRUMENT WITH ME IN THE CABIN. And they told me not to worry for they would take good care of it, and would take it BY HAND. They made me sign a ticket acknowledging that my instrument was above the measurements allowed to travel inside the cabin, and not a disclaimer of responsibility.

Alla fine del commento sopra riportato nega di aver firmato un modulo per lo scarico della responsabilità per il trasporto, ma di averne firmato uno dove ammetteva che il bagaglio era al di sopra delle misure consentite per viaggiare all’interno della cabina

Ho avuto modo di leggere molti commenti riguardo alle accuse di essersi dimostrata “tirchia” nel non voler pagare il posto aggiuntivo, ma l’accusa formulata da Myrna riguardano una fiducia posta ad Alitalia che sarebbe stata violata da quest’ultima. Per avere più certezze in merito a questa storia bisognerebbe poter accedere ad un documento: sarebbe utile che la compagnia pubblicasse un modulo simile o persino quello firmato da Myrna per leggerne le condizioni.

Resta comunque il fatto che la responsabilità della cura del bagaglio è del vettore (la compagnia aerea).

Ecco tutte le foto pubblicate da Myrna Herzog:

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I regolamenti delle compagnie aeree

Vediamo cosa riporta il sito Alitalia in merito alle regole per il trasporto dei bagagli speciali come appunto gli strumenti musicali (le regole erano le stesse anche l’anno scorso):

Tutti gli strumenti musicali la cui somma delle dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza) non ecceda i 115 cm e comunque la cui lunghezza non superi i 115 cm, aventi peso massimo di 8 kg, possono essere trasportati gratuitamente a bordo, in apposita custodia rigida, in sostituzione del bagaglio a mano.
Gli strumenti, come il violoncello, che non superano le dimensioni 52x40x135 cm (larghezza, profondità, altezza) e il peso di 55 kg, possono essere portati in cabina pagando un importo addizionale (questo servizio non è disponibile per passeggeri che viaggiano con tariffa Light). La prenotazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima del giorno della partenza.
I passeggeri che desiderano trasportare i propri strumenti musicali a bordo dei voli Alitalia hanno l’obbligo di presentarsi con un anticipo di almeno 60 minuti rispetto all’orario previsto della chiusura del Check-in.

Bisogna specificare che lo strumento in questione non è una violanormale” (per intenderci ha dimensioni ridotte), ma una “Viola da gamba” (come riporta lei stessa nel suo post) che in quanto a dimensioni è simile ad un violoncello (in inglese “cello“):

Secondo il regolamento di Alitalia la prenotazione utile al trasporto in cabina dello strumento doveva essere fatta almeno 48 ore prima, regolamenti simili li trovate anche su AirFrance, KLM e Iberia, ma possiamo leggere anche su BritishAirways:

Gli strumenti musicali più grandi, come chitarre e violoncelli, possono essere trasportati nella stiva oppure è possibile acquistare un posto aggiuntivo per portarli con te in cabina.

Trasporta sempre gli strumenti musicali in una custodia rigida e assicurati di essere adeguatamente assicurato. Non possiamo accettare strumenti musicali in custodie morbide, come ad esempio chitarre, poiché non vogliamo che si danneggino.

[…]

Ove possibile, ti offriamo la possibilità di trasportare nella stiva strumenti con dimensioni massime di 190 x 75 x 65 cm (75 x 29,5 x 25,5 pollici), a condizione che lo comunichi almeno 24 ore prima del volo.

Puoi avere la possibilità di acquistare un posto aggiuntivo per il tuo strumento se desideri che viaggi in cabina.

Myrna Herzog potrebbe aver viaggiato in passato con la linea aerea israeliana ELAL che riporta le seguenti condizioni:

Portare a bordo strumenti/attrezzature musicali

Economy Class: Potete trasportare strumenti musicali o attrezzatura come bagaglio a mano se il loro peso non supera gli 8 kg ed è possibile riporli nel vano bagagli sopra il capo. In questo caso, lo strumento musicale o l’attrezzatura potranno essere trasportati in cabina al posto del vostro bagaglio a mano.

Business e First Class: Le presenti disposizioni si applicano ai passeggeri che volano in Business Class o First Class, i quali hanno diritto a portare con sé in cabina più di un bagaglio a mano del peso superiore a 8 kg – due bagagli per un totale di 20 kg in Business Class; due bagagli per un totale di 24 kg in First Class. Allo stesso tempo assicuratevi di aver imballato il vostro strumento/attrezzatura in maniera sicura al fine di prevenire danni accidentali. Si noti che in alcuni casi lo strumento potrebbe essere spedito nella stiva dell’aereo pur rientrando nei parametri sopra indicati. Qualora il peso dello strumento superasse i limiti consentiti, verranno applicate le regole valide per i bagagli standard: il bagaglio sarà inviato nella stiva dell’aereo o considerato come un bagaglio in eccesso.

​Strumenti/attrezzature musicali inviati nella stiva dell’aereo

Qualora non risultasse possibile trasportare lo strumento o l’attrezzatura musicale come bagaglio a mano, verranno applicate le regole per i bagagli standard. Assicuratevi di aver imballato lo strumento con cura, in modo da proteggerlo da possibili danni durante il volo. Potete spedire gli strumenti musicali o l’attrezzatura come bagaglio standard se questi rientrano nei relativi parametri: numero (un pezzo per i passeggeri in Economy Class, due per la Business Class e tre per i passeggeri della First Class), dimensioni (non superiore ai 158 cm) e peso (23 kg in Economy Class, 32 kg in Business Class e First Class). Qualora gli strumenti musicali non soddisfacessero le suddette condizioni, saranno considerati come bagaglio in eccesso.​​

Come dicevo in precedenza, bisognerebbe comprendere che documento ha firmato e con quali condizioni, che lei stessa potrebbe non aver osservato per distrazione (ci può stare e può capitare, quanti moduli voi firmate senza leggere le scritte in piccolo?).

Questioni di sicurezza?

Un’altra teoria nasce dalla questione relativa alla sicurezza. Nel 2014 il bassista John Patitucci raccontò l’episodio relativo al suo strumento e ai controlli del “Transportation Security Administration“:

There’s always a bit of risk when you bring your instrument to the airport. Damage is always a fear for musicians traveling with priceless instruments, but when John Patitucci recently flew from the U.S. to Norway – the fear unfortunately became a reality. John’s Pollmann double bass whom he lovingly refers to as Bertha endured an altercation with TSA which left it seriously crippled.

What seems to have happened, as John later put the pieces together, is that someone at TSA dropped the bass during the inspection (which he was denied access to), and then they put the broken bass back in its case. John didn’t even find out until later when putting the bass together for the gig.

In pratica, secondo John lo strumento potrebbe essere caduto durante l’ispezione degli agenti della sicurezza e lo avrebbero rimesso così com’era all’interno della custodia. Bisognerebbe capire se, in questo caso, lo strumento di Myrna Herzog sia stato sottoposto ad un qualche controllo da parte delle autorità (da capire anche quali) e che fosse stato danneggiato nelle loro sedi, anche se uno dei documenti da lei pubblicati le responsabilità sarebbero date ad Alitalia:

Damage Report

Alitalia – Baggage assistance PH 00782 3 9754072
Ben Gurion International Airport Tel Aviv
Track yout bag on www.alitalia.com – Your Travel

[…]

Alitalia risarcisce i danni secondo limiti e norme stabiliti dalla convenzione di Montreal.

Le responsabilità dell’handler

Un’altra teoria riguarda la responsabilità dell’handler, ossia del gestore che opera a terra il trasporto dei bagagli. In merito a questo Altalex riporta una spiegazione molto chiara nell’articolo “Trasporto aereo: le Sezioni Unite delineano la responsabilità dell’handler“:

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso il trasporto della merce ha inizio dal momento in cui il mittente consegna la merce all’handler nell’aeroporto di partenza – e non quando quest’ultimo la consegna al vettore – ed ha termine quando l’handler la consegna al destinatario nell’aeroporto di destinazione – e non quando l’handler la riceve allo sbarco dell’aeromobile, affermando il seguente principio: il vettore è responsabile del fatto colposo dell’handler, in quanto si avvale della sua opera di ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui queste erano sotto la sfera di sorveglianza dell’handler.

Il colpevole del danneggiamento potrebbe essere l’handler, ma la responsabilità viene data al vettore (la compagnia aerea).

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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Regolamento in vigore dal 5 settembre 2016 - Aggiornato 26 agosto 2017.